Regolamento Didattico

Regolamento didattico del corso di laurea in Lettere

Sommario

Art.1 – Norme generali

Art.2 – Ordinamento didattico.

Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS).

Art.4 – Gestione del corso di studio.

Art.5 – Comitato di Indirizzo.

Art.6 – Ammissione al Corso.

Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica.

Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità.

Art.9 – Piani delle attività formative.

Art.10 – Verifiche del profitto.

Art.11 – Prova finale.

Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Art.13 – Studenti a tempo parziale.

Art.14 – Mobilita degli studenti e opportunità all’estero.

Art.15 – Opportunità per gli studenti

Art.16 – Orientamento e tutorato.

Art.17 – Tirocini curriculari e placement.

Art.18 – Obblighi degli studenti

Art.19 – Norma transitoria

Art.1 – Norme generali

1. Il corso di laurea in Lettere, Classe delle lauree L-10, è stato istituito a decorrere dall’a.a. 2008-2009 e afferisce al dipartimento di Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte (ALEF) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

2. La denominazione in inglese del corso è Humanities. La denominazione correntemente utilizzata è Lettere.

3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.

4. La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.

5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione Europea.

6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Lettere, Classe delle lauree L-10. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

7. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

Art.2 – Ordinamento didattico

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

2. L’ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l’indicazione del dipartimento di riferimento;

c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);

d) il profilo professionale dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;

e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;

f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;

g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo (i dettagli sui criteri per l’accesso e le modalità di valutazione sono delineati all’art. 6 del presente regolamento);

h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.

3. L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

4. Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del corso.

5. L’ordinamento didattico del corso di laurea in Lettere è allegato al presente regolamento.

Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

1. La struttura di riferimento del corso e le strutture eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento al Comitato di Indirizzo di cui al successivo art. 5.

2. Il corso di studio provvede inoltre a riesaminare l’impianto del corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

3. Il coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso di studio, da approvare nel consiglio di dipartimento di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.

4. Il coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art.4 – Gestione del corso di studio

1. I dipartimenti di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte (ALEF) e di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società (SPFS) sono dipartimenti associati nella costituzione del corso di studio. Il dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte (ALEF) quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea in Lettere assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

2. Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio, a cui spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca e dall’art. 12, comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il coordinatore del corso di studio (d’ora in poi il coordinatore) tra i professori a tempo pieno. Al coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

4. Fanno parte del Consiglio di corso di studio tutti i docenti di riferimento e i docenti, compresi i professori a contratto, titolari di uno degli insegnamenti inseriti fra le attività formative previste dal Corso di laurea e che ne facciano domanda al direttore del dipartimento di riferimento (d’ora in poi direttore del dipartimento), nonché una rappresentanza di tre studenti eletti tra gli iscritti al CdS, . Non è possibile far parte di più di due Consigli di corso di studio dello stesso livello.

Art.5 – Comitato di Indirizzo

1. In fase di progettazione e organizzazione (anche in relazione ai successivi cicli di studio) il corso di studio assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.

2. Per tale consultazione il corso di studio fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, al Comitato di Indirizzo costituito per l’intera Macroarea di Lettere e Filosofia e formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.). Il Comitato, coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e si riunisce almeno una volta l’anno.

Art.6 – Ammissione al Corso

1. Requisito per l’accesso al corso di laurea in Lettere è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente. È altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale e di un’adeguata abilità linguistico-logica.

2. La verifica della preparazione iniziale avverrà mediante un’apposita prova, obbligatoria salvo i casi di cui all’art. 12. Modalità, tipologia e contenuti vengono dettagliati ogni anno nel relativo bando. Gli studenti che non dovessero raggiungere la soglia minima di punteggio preventivamente indicata potranno comunque procedere con l’immatricolazione o l’iscrizione, ma dovranno adempiere, di norma durante il primo anno di corso ed eventualmente anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi (corsi zero), agli obblighi formativi aggiuntivi che verranno indicati dalla Commissione nominata a tale scopo dal direttore del dipartimento, sentito il coordinatore. La stessa Commissione verificherà e renderà noto agli studenti, dandone comunicazione al direttore e al coordinatore, l’assolvimento di tali obblighi.

Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica

1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello studente. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.

2. L’offerta didattica programmata, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio http://lettere.uniroma2.it/ Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.

3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dal Comitato di Indirizzo. Il dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi all’eventuale attribuzione per affidamento e alla nomina dei professori a contratto. La richiesta di affidamenti e contratti deve essere giustificata da precise esigenze didattiche, dettagliate dal Consiglio di corso di studio per ogni singolo insegnamento e attività.

4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al dipartimento di riferimento, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi (denominato anche Guida didattica) – il Consiglio di corso di studio definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel manifesto sono inseriti tutti i dati indicati dal citato art. 16, comma 3, ivi compresi i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l’orario di ricevimento dei docenti. Ogni docente garantisce altresì la disponibilità di tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.

5. Il corso di studi renderà note nel manifesto annuale degli studi (Guida didattica) anche le iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli studenti disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

6. Gli insegnamenti curriculari, salvo eccezioni motivate da esigenze di Ateneo, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. Ogni modulo è impartito con tre lezioni a settimana, di massimo due ore ciascuna. Anche la scansione in due lezioni settimanali di tre ore ciascuna è ammissibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato al direttore del dipartimento e dietro approvazione del Consiglio di corso di studio. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico “carico didattico” per il docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.

7. Ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Regolamento didattico d’Ateneo, ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Come unica deroga, i docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del docente occorre l’autorizzazione del direttore del dipartimento, sentito il coordinatore. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al direttore del dipartimento, al coordinatore e agli studenti che frequentano il corso.

8. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti di base e caratterizzanti.

9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata. Il programma di esame per i non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti, salvo diverse indicazioni nel manifesto annuale degli studi (Guida didattica).

Il CdS non prevede propedeuticità, salvo quelle dei laboratori di lingua latina, rispetto agli insegnamenti del gruppo disciplinare L-FIL-LET/04 e di lingua greca, rispetto agli insegnamenti del gruppo disciplinare L-FIL-LET/02, laboratori la cui frequenza si renda necessaria in seguito al mancato superamento dei test, rispettivamente di latino e di greco.

10. Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa tra quelle attivate nell’Ateneo. Il corso di studio può anche consigliare alcune opzioni coerenti con il progetto formativo.

11. Le competenze linguistiche, sulla base di quanto indicato nel manifesto annuale degli studi (Guida didattica), possono essere acquisite con corsi attivati dalla Macroarea o organizzati dal Centro linguistico di Ateneo.

Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, come indicato all’art. 7, comma 4 del presente Regolamento, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell’avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

2. Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo, rapportandosi costantemente a tutte le strutture in essa coinvolte.

3. Il Consiglio del corso di studio individua il docente responsabile per l’assicurazione della qualità del corso di studio, che può anche essere il coordinatore.

Art.9 – Piani delle attività formative

1. Per effettuare la relativa prenotazione e sostenere gli esami, gli studenti del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio approvato. Può essere concessa una deroga per gli studenti in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, gli studenti possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli studenti degli anni successivi possono compilare un nuovo piano di studio, che sostituisce quello precedentemente approvato.

2. Il piano di studio è compilato attraverso il sistema interno di gestione d’Ateneo e inviato telematicamente a uno dei docenti della Commissione nominata dal direttore del dipartimento, sentito il coordinatore e approvato dal consiglio di dipartimento. Le scadenze di presentazione dei piani di studio sono fissate annualmente e pubblicate sul sito istituzionale.

3. Per discipline attivate da altri Corsi di laurea o laurea magistrale, è a carico dello studente l’accertamento di eventuali condizioni (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) per il sostenimento del relativo esame.

4. Comunque avvenga la scelta delle discipline, il piano di studio non potrà prevedere più di 19 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente).

5. Alcuni degli insegnamenti del III anno di corso, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso di studio, potranno essere mutuati o fruiti dal Corso di laurea magistrale congruo con il curriculum prescelto, in modo da favorire un più consapevole orientamento alla prosecuzione degli studi.

6. Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 180 esclusivamente gli studenti per i quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria.

7. Un’ulteriore eccezione, all’interno degli insegnamenti a scelta libera e fino a un massimo di 24 CFU, può essere deliberata dal Consiglio di dipartimento, sentito il coordinatore, per gli studenti che intendano proseguire i loro studi in un Corso di laurea magistrale che preveda fra i requisiti di accesso la laurea triennale in Lettere, ma richieda al tempo stesso competenze e requisiti curriculari non altrimenti integrabili nel piano di studio.

Art.10 – Verifiche del profitto

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di dipartimento su proposta del coordinatore e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I cultori della materia sono nominati per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, il direttore del dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento. Almeno due componenti della Commissione devono essere presenti al momento dell’esame.

2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.

3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a diversi titolari, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e fermo restando la verbalizzazione congiunta. Alla valutazione complessiva del profitto dello studente concorrono tutti i docenti coinvolti.

4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il docente rispetterà i limiti temporali previsti per consentire allo studente la presentazione della domanda di laurea.

5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni singolo docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nel manifesto degli studi (Guida didattica).

6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l’accertamento della frequenza, ove richiesta.

Art.11 – Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento della laurea è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con il relatore, che è di norma il docente titolare di un insegnamento per il quale il laureando abbia acquisito almeno 6 CFU. Il direttore del dipartimento, su motivata richiesta, sentito il coordinatore e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito un altro docente.

2. Nell’elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando dovrà dimostrare capacità di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.

3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti. Il testo definitivo dell’elaborato, che dovrà avere indicativamente un’ampiezza di almeno ….. caratteri, spazi e note inclusi, deve essere consegnato in formato pdf, sempre alla Segreteria Studenti, almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento della prova.

4. La commissione giudicatrice della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, è nominata dal direttore del dipartimento su proposta del coordinatore ed è composta da un presidente e da almeno 4 membri effettivi e 2 supplenti. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al presidente della commissione, al direttore del dipartimento e al coordinatore, che provvederanno alla loro sostituzione. Il relatore, in caso di assenza, dovrà inviare alla commissione una relazione scritta.

5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110.

6. Su richiesta dello studente e a insindacabile giudizio del relatore l’elaborato può essere redatto in lingua inglese.

Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Il Consiglio di dipartimento, sentito il coordinatore, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti e riconoscendo, ai sensi delle leggi vigenti, eventuali equipollenze nel caso di titoli conseguiti in Atenei stranieri.

3. Il numero dei crediti riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di laurea, è determinato come segue:

a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi “semestrali”;

b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System (tra cui quelli del nuovo ordinamento universitario italiano) sono assegnati i crediti previsti;

c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;

d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo fra le “altre attività formative”.

e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.

Per facilitare la compilazione del piano di studio, il Consiglio può arrotondare i CFU risultanti dal calcolo matematico.

4. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente sarà iscritto al secondo anno, con un numero pari o superiore a 120 al terzo anno di corso.

5. Lo studente può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocinii (per le quali è attivo presso la Macroarea l’Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal corso di studio o da esso già riconosciute, lo studente è tenuto a chiedere al Consiglio di dipartimento un giudizio preventivo di conformità tra il carattere di essa e gli sbocchi professionali del Corso di laurea, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. Il Consiglio, sentito il coordinatore, si riserva la facoltà di giudicare liberamente anche nel caso che le attività siano poste nel quadro di convenzioni di Ateneo o vengano regolarmente riconosciute da altri Corsi di laurea.

6. Alla fine dell’attività lo studente deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione. Nel caso in cui l’attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di laurea in Lettere, la relazione dello studente può essere accompagnata da un giudizio del titolare dell’insegnamento. Se il giudizio finale sulla relazione è positivo, il Consiglio delibererà l’assegnazione dei relativi CFU. Il loro numero sarà di norma di 1 per 25 ore di lavoro, senza comunque eccedere il numero di 6 CFU. La registrazione nella carriera dello studente avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.

Art.13 – Studenti a tempo parziale

1. Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può  scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

2. La scelta del tempo parziale è irrevocabile, mentre gli studenti già iscritti a tempo pieno possono optare per quello a tempo parziale.

3. È possibile richiedere l’opzione al tempo parziale all’inizio di ogni anno accademico dopo essersi immatricolati o iscritti ad anni successivi. Il termine ultimo per esercitare l’opzione sia per gli studenti che si immatricolano, sia per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi è fissato al 31 dicembre di ogni anno.

4. Per maggiori dettagli sulle tasse e i contributi previsti consultare la Guida dello Studente di Ateneo.

Art.14 – Mobilita degli studenti e opportunità all’estero

1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente all’interno di programmi di mobilità internazionale è regolato dall’art. 27, commi 3 e 4 del Regolamento didattico di Ateneo. Al termine del suo soggiorno, lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il consiglio di dipartimento di riferimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.

Art.15 – Opportunità per gli studenti

1. L’Ateneo promuove numerose opportunità a favore degli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.

Art.16 – Orientamento e tutorato

1. Il coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.

2. L’attività di tutorato, secondo le finalità stabilite dall’art. 28 del Regolamento didattico di Ateneo e sotto la responsabilità del coordinatore, è normalmente svolta per ciascuno studente dai docenti nell’ambito delle attività dei corsi. In alternativa, il Consiglio di corso di studio può decidere, con l’approvazione del Consiglio di dipartimento e dandone comunicazione nel manifesto annuale degli studi (Guida didattica), di assegnare a ogni studente un tutor personale, che lo accompagni in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i Piani di studio, gli studenti faranno comunque riferimento alla Commissione di cui all’art. 9.

3. I docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato al direttore del dipartimento e dietro approvazione del coordinatore, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I docenti comunicano sul sito istituzionale indicato dalla Macroarea l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal direttore del dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti.

4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.

5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.

Art.17 – Tirocini curriculari e placement

1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra i suoi studenti e laureati e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.

Art.18 – Obblighi degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrativa.

2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.